#header ul li.colore-citta a { color: #7597e1 !important; } #header ul li.colore-citta a:after { width: 80% !important; }

Città e tempo libero Associazionismo

Creare un’associazione


Operano nel campo della cultura, del tempo libero, dello sport o hanno finalità solidaristiche, sociali e assistenziali: le associazioni raggruppano persone unite per realizzare un obiettivo comune, senza scopo di lucro
Creare un’associazione

Cos’è e come funziona

Un gruppo di persone che si riconosce in ideali o interessi comuni e si organizza per raggiungere un obiettivo condiviso può dare vita a un’associazione. Le associazioni sono forme di aggregazione riconosciute dalla legge italiana, che le tutela nella loro libera costituzione e nello svolgimento delle specifiche attività.
In quanto enti privati che svolgono attività di utilità sociale in favore degli associati o di altre persone, senza avere scopo di lucro, si distinguono chiaramente tanto dalle società, che hanno uno scopo di lucro, quanto dalle cooperative, che hanno uno scopo mutualistico. Insieme ad altre forme associative, con le quali condividono gli obiettivi di promozione sociale e la presenza attiva sul territorio, fanno parte del Terzo Settore o Settore non-profit.

Possono avere finalità culturali, ricreative, sportive, solidaristiche, sociali, assistenziali ecc., per le cui attività non occorre necessariamente l’investimento di grandi risorse. Costituirsi come ente permette inoltre alle associazioni o enti non commerciali di tipo associativo di organizzare iniziative di vario genere, rapportandosi con altre associazioni, con enti pubblici e privati, e di partecipare a manifestazioni o eventi.

Ogni persona che aderisce volontariamente a un’associazione si impegna a contribuire in prima persona al raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso la propria attività o anche con contributi di tipo economico.
Il patrimonio dell’associazione deriva infatti fondamentalmente dai contributi degli associati (quote associative o altri versamenti) e di persone esterne. Questi contributi costituiscono un fondo comune, che serve a finanziare l’ente per i suoi scopi costitutivi, non può essere diviso o restituito ai soci e, in caso di scioglimento dell’associazione, deve essere devoluto a un altro ente con finalità simili.
All’interno di un’associazione possono essere esercitate attività commerciali, ma non in misura prevalente. Gli eventuali utili non possono essere redistribuiti tra gli associati, se non entro precisi limiti, ma vanno reinvestiti nelle attività dell’associazione. Anche per questo è necessario tenere un bilancio sociale.

Come si costituisce

Per costituire un’associazione è sufficiente anche un numero esiguo di persone maggiorenni e non ci sono limiti nell’accoglimento di nuovi associati che ne facciano richiesta.
L’organizzazione di un’associazione è regolata sulla base di accordi tra gli associati, che stabiliscono la suddivisione dei compiti all’interno dell’associazione e nominano i propri organi rappresentativi. L’accordo tra gli associati si concretizza in un contratto di associazione: l’Atto Costitutivo, stipulato nell’ambito dell’Assemblea costitutiva, insieme allo Statuto.
L’Atto costitutivo è il primo verbale, il primo documento ufficiale dell’associazione, che ne accompagnerà tutta l’esistenza: esprime la volontà di dare vita al rapporto associativo.
Lo Statuto indica caratteristiche e finalità dell’associazione, contiene le regole per la sua amministrazione e la gestione delle attività.
Atto costitutivo e Statuto possono essere contenuti all’interno di un unico documento oppure costituire due documenti separati, purché vi siano indicati tutti gli elementi richiesti dalla legge:

  • denominazione dell’associazione;
  • scopo;
  • patrimonio;
  • sede;
  • norme circa l’ordinamento e l’amministrazione dell’associazione;
  • diritti e obblighi degli associati;
  • condizioni di ammissione degli associati.

Organi e cariche

Nello Statuto si trova anche l’elenco degli organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci, che ha poteri elettivi e decisionali, approva i bilanci, può modificare lo Statuto e stabilisce il programma delle attività dell’associazione;
  • il Consiglio Direttivo, che è l’organo esecutivo dell’associazione eletto dall’Assemblea tra gli aderenti maggiorenni, si occupa dell’amministrazione ed è composto da Presidente dell’associazione, Vicepresidente e un altro membro minimo;
  • il Presidente, eletto dall’Assemblea o dal consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell’associazione, supervisiona l’andamento amministrativo e l’osservanza dello Statuto.

Lo Statuto contiene inoltre l’elenco delle cariche dei membri del Consiglio Direttivo, con loro compiti:

  • il Vice Presidente, che può esercitare le funzioni del Presidente in sua vece;
  • il Segretario, che redige i verbali delle sedute del Consiglio;
  • il Tesoriere, che tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti.

Tipologie di associazione

Le associazioni possono essere di vario tipo e rientrano in determinate forme associative:

  • Associazione generica;
  • Associazione di volontariato;
  • Associazione di promozione sociale;
  • Associazione sportiva dilettantistica.

Qualunque sia la loro tipologia, le associazioni possono essere formate sia da persone giuridiche che da persone fisiche e, in quanto tali, si distinguono in associazioni riconosciute e non riconosciute. In alcuni casi possono anche assumere la qualifica di Onlus.

Per tutti gli approfondimenti specifici si rimanda alle pagine dedicate presenti nel sito.

Con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, entrato in vigore il 3 agosto 2017, ha preso il via la riforma del Terzo Settore, che prevede una significativa riorganizzazione di tutta la materia.
La legge sul Terzo settore prevede, per la piena attuazione, l’emanazione di qualche decina di decreti e altri testi normativi, che conterranno molti dettagli e indirizzi sulla concreta applicazione della nuova normativa. La loro pubblicazione dovrebbe richiedere tutto il 2018. Pertanto, per alcuni aspetti resta in vigore la vecchia normativa in tema di associazioni (alla quale si ispira quanto riportato sopra, in questa pagina).
Per seguire passo per passo il percorso della riforma è possibile consultare il sito CSVnet, l’associazione nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato (CSV), che ha uno spazio dedicato al cantiere della riforma e propone, tra l’altro, una tabella realizzata in collaborazione con il Forum Terzo Settore, riconosciuto ad ottobre 2017 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come l’associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale.
NB. Si segnala pertanto che le pagine web del nostro portale dedicate agli argomenti collegati alla riforma del Terzo Settore potrebbero non essere pienamente aggiornate, in attesa della definitiva sistemazione di tutta la normativa.

Ultimo aggiornamento 20/01/2023

Condividi su Seguici su

Potrebbe interessarti anche