#header ul li.colore-citta a { color: #7597e1 !important; } #header ul li.colore-citta a:after { width: 80% !important; }

Città e tempo libero Associazionismo

Le tipologie di associazioni


Oltre alle associazioni di tipo generico, spesso utilizzate per attività culturali ed artistiche, dell’universo del non profit fanno parte anche le associazioni di volontariato, quelle di promozione sociale e le sportive dilettantistiche
Le tipologie di associazioni

Le associazioni possono essere suddivise in quattro categorie:

  • Associazioni generiche;
  • Associazioni di volontariato;
  • Associazioni di promozione sociale;
  • Associazioni sportive dilettantistiche.

Associazioni generiche

Un rapporto associativo che non rientri in una delle specifiche tipologie successivamente indicate corrisponde al profilo generale di associazione. Il diritto ad associarsi liberamente, riconosciuto per tutti i cittadini dalla Costituzione italiana (art.18), senza bisogno di particolari autorizzazioni e per fini che non sono vietati dalla legge, si concretizza, secondo quanto stabilito dal Codice civile (Libro I, articoli 14-35), nella possibilità di creare associazioni, che possono essere riconosciute o non riconosciute, eventualmente con la qualifica di Onlus, per le quali si rimanda alle pagine dedicate presenti nel sito.
Queste associazioni, che sono le più diffuse, svolgono attività soprattutto in campo culturale o artistico e possono organizzare eventi, mostre e vari tipi di manifestazioni, anche in collaborazione con altri enti, sia pubblici che privati.

Associazioni di volontariato

È considerato Organizzazione di volontariato (Odv) ogni organismo liberamente costituito per svolgere attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà, che si avvalga in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (L. 266/1991 – Legge quadro sul volontariato).

Nell’Atto costitutivo o nello Statuto delle associazioni di volontariato devono essere indicati l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, l’obbligo di tenere un bilancio.

Le Organizzazioni di volontariato possono inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento.

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell’attività delle Organizzazioni di volontariato possono derivare da: contributi degli aderenti o di privati, contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche a sostegno di specifici progetti o attività, da contributi di organismi internazionali, da donazioni e lasciti testamentari, da rimborsi per convenzioni ed anche da attività commerciali e produttive marginali.

L’iscrizione ai Registri delle organizzazioni di volontariato, istituiti dalle regioni e dalle province autonome, è necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni e per beneficiare di agevolazioni fiscali.

Nella Regione Lazio, la gestione del Registro Regionale è affidata all’Assessorato alle Politiche sociali che provvede alle iscrizioni e procede, con periodicità annuale, alla sua revisione e aggiornamento.

Un’Organizzazione di volontariato può essere iscritta in una o più sezioni del Registro Regionale. Per ogni sezione va redatta un’apposita domanda di iscrizione. Per informazioni e per consultare il Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato occorre fare riferimento al sito ARTeS.

Le Associazioni di volontariato possono inoltre avvalersi del sostegno, a vari livelli, dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), che nel Lazio sono CESV e SPES.

Per altri approfondimenti sul volontariato in Italia si rimanda alle pagine dedicate presenti nel sito.

Associazioni di promozione sociale

L’associazionismo sociale è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo che si concretizzano in attività finalizzate al conseguimento di obiettivi di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, promosse dai cittadini costituiti in associazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce come Associazioni di promozione sociale (Aps) le associazioni (riconosciute e non riconosciute), i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti per svolgere attività di utilità sociale in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, che siano costituiti e operanti da almeno un anno (Legge n.383 del 7 dicembre 2000).
Non possono invece essere identificati come Aps i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Le Associazioni di promozione sociale sono tenute alla stesura in forma scritta di Atto costitutivo e Statuto. Possono trarre le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e ancora da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali. Tra le entrate da cui possono attingere, anche i proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, purché svolte in maniera ausiliaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, oltre a entrate derivanti da iniziative promozionali.

Le Aps si possono avvalere prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ma, in caso di particolare necessità, possono anche assumere lavoratori dipendenti o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo.

Le Aps a carattere nazionale, costituite e operanti da almeno un anno, possono richiedere l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Esistono anche registri regionali e delle province autonome, cui possono iscriversi le Aps che svolgono attività in ambito regionale o provinciale.
L’iscrizione nei registri è necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici e delle agevolazioni di natura fiscale previsti per legge. Anche gli enti locali possono predisporre riduzioni sui tributi di propria competenza. Prevista inoltre la possibilità di accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e di diffondere messaggi di utilità sociale.

Per ulteriori informazioni sul Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e per scaricare i modelli di domanda è possibile fare riferimento al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata all’Associazionismo sociale.
Per consultare il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, occorre fare riferimento al sito ARTeS.

Associazioni sportive dilettantistiche

Le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) si contraddistinguono per il fatto di organizzare attività sportive unicamente per gli amatori e non per i professionisti. Forniscono inoltre servizi didattici per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive. Sono regolate in primo luogo, come avviene per tutte le associazioni, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

In quanto enti non commerciali che svolgono attività senza fine di lucro e con una significativa rilevanza sociale, le associazioni godono di un trattamento fiscale agevolato. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche usufruiscono di uno speciale regime di determinazione delle imposte e di un regime contabile semplificato. Tra i benefici previsti, l’esclusione dalla tassazione delle attività svolte per gli iscritti, associati o partecipanti, anche se a pagamento, purché realizzate in conformità alle finalità istituzionali indicate nell’oggetto sociale dell’ente. Per informazioni più dettagliate in merito è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Inizialmente, all’interno del panorama sportivo amatoriale, la possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato (Legge 398/1991) riguardava solo le associazioni. In seguito invece (Legge 289/2002), l’agevolazione è stata estesa anche alle cooperative e alle società di capitali costituite per svolgere attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Tuttavia, in ambito sportivo le associazioni rappresentano ancora oggi la forma più diffusa.

Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ha istituito il Registro nazionale associazioni e società sportive dilettantistiche, al quale è necessario iscriversi per ottenere il riconoscimento a fini sportivi e, di conseguenza, le agevolazioni fiscali previste per legge. Tutte le associazioni che intendono iscriversi al Registro devono essere già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva. Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate l’elenco delle associazioni e le società iscritte al Registro.

Ultimo aggiornamento 20/01/2023

Condividi su Seguici su

Potrebbe interessarti anche