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Lavoro e impresa Contratti di lavoro

Le prestazioni di lavoro occasionale


Sono il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale i due nuovi strumenti che regolano il lavoro sporadico e saltuario
Le prestazioni di lavoro occasionale

Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
La loro disciplina è stata introdotta dall’art. 54bis, Legge 21 giugno 2017, n.96 di conversione del Decreto legge 24 aprile 2017, n.50.

Successivamente sono intervenute diverse disposizioni di legge che hanno rivisto l’ambito di applicazione della norma. L’articolo 2-bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto “Decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale nell’ambito delle attività agricole, del turismo e degli enti locali. Chiarimenti a tale proposito sono contenuti nella circolare INPS 17 ottobre 2018, n. 103.

Forme contrattuali

La nuova normativa prevede che i datori di lavoro (utilizzatori) possano richiedere prestazioni di lavoro occasionale da parte dei prestatori (lavoratori), secondo due diversi forme contrattuali:

  • il libretto famiglia: che può essere utilizzato dalle persone fisiche non nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale;
  • il contratto di prestazione occasionale: che può essere utilizzato dagli altri soggetti (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata) con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, e dalle pubbliche amministrazioni.

I due strumenti si differenziano essenzialmente in base ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione e al suo valore economico (compensi e contribuzioni obbligatorie).

Caratteri comuni

In entrambi i casi sono previsti:

  • la registrazione del datore di lavoro e del lavoratore attraverso piattaforma informatica gestita dall’INPS;
  • il versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista (in anticipo) per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori;
  • la procedura di comunicazione di lavoro occasionale da parte del datore di lavoro;
  • il pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il lavoratore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Limiti economici

La legge prevede limiti economici per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro occasionali, riferite all’anno civile:

  • per ciascun lavoratore (con riferimento alla totalità dei datori di lavoro) sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun lavoratore (per prestazioni rese ad un medesimo datore di lavoro) sono consentiti compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
  • per ciascun datore di lavoro (con riferimento alla totalità dei lavoratori) sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Libretto famiglia

Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare (come le ripetizioni).

Per l’utilizzo del libretto famiglia non sono previsti particolari adempimenti burocratici. Gli utilizzatori possono richiedere prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, che è composto da titoli di pagamento. Ogni titolo di pagamento ha un valore di 10 euro che servono a remunerare attività lavorative di durata non superiore a 1 ora. Dei 10 euro di ogni titolo di pagamento: 8 euro costituiscono il compenso del prestatore; 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) alla Gestione Separata dell’INPS; 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL; 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Contratto di prestazione occasionale

In questo caso il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di 4 ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora (limiti diversi sono previsti per il settore agricolo).
Al compenso spettante al prestatore (lavoratore) si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro):

  • la contribuzione alla Gestione Separata (33%);
  • l’assicurazione INAIL (3,5%).

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS un onere di gestione (1%).

La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazioni accessorie. In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è inoltre previsto per le attività:

  • da parte delle imprese del settore agricolo, tranne che per le attività lavorative svolte dai soggetti a rischio di esclusione sociale (L.21 giugno 2017, n. 96) purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese che esercitano l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Settore agricolo

La legge di bilancio 2023 ha disposto alcune novità che hanno comportato, per le imprese agricole, il divieto di utilizzare il Contratto di prestazione occasionale (CPO) e hanno introdotto, per il biennio 2023-2024 in via sperimentale, il Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri).

La circolare INPS 12 dicembre 2023, n. 102 descrive le principali caratteristiche del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura e riporta alcune importanti novità.
Il comma 344 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti:

  • disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali,
  • pensionati,
  • giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi,
  • detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.

Pertanto, le caratteristiche peculiari del nuovo istituto sono:

  • la subordinazione, la temporaneità del rapporto,
  • l’occasionalità delle prestazioni e la limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato datoriale e del prestatore) che oggettivo (attività agricola stagionale).

Alla nuova tipologia di rapporto di lavoro in agricoltura è pertanto applicabile, per quanto compatibile, e salve le speciali disposizioni recate dall’articolo 1, commi da 343 a 354, della legge di Bilancio 2023, la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato.

Pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazioni occasionali esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare il contratto di prestazioni occasionali indipendentemente dal numero di dipendenti.
L’articolo 2-bis del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto uno specifico regime per gli Enti locali: viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Come funziona

La gestione delle prestazioni di lavoro occasionali è affidata all’INPS. A partire dal 10 luglio 2017 è online sul sito dell’INPS il servizio per richiedere le prestazioni di lavoro occasionale. I datori di lavoro e lavoratori dovranno registrarsi al servizio Inps.it/Prestazioni Occasionali, direttamente tramite la piattaforma telematica INPS o tramite il contact center dedicato.
Per poter utilizzare il contratto di prestazioni di lavoro occasionale e il libretto famiglia è necessario che il datore di lavoro abbia alimentato il proprio portafoglio virtuale (tramite F24 o strumenti di pagamento elettronici), che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate all’INPS nell’apposita procedura. L’INPS, il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga al lavoratore i compensi pattuiti.

Riferimenti utili

Per approfondimenti sulle prestazioni di lavoro occasionale, e in particolare sul libretto famiglia e sul contratto di prestazione occasionale, è possibile consultare il portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Per le prestazioni di lavoro occasionale vedere la sezione dedicata ai Contratti sul sito Cliclavoro.

Ultimo aggiornamento 20/12/2023

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