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L’associazione in partecipazione
Uno strumento flessibile che lega contrattualmente due soggetti per la realizzazione degli utili di un’impresa o di un affare, senza instaurare rigidi rapporti di lavoro o fusioni societarie
Caratteristiche
L’associazione in partecipazione è un contratto tra due soggetti, l’associante e l’associato, che possono essere sia una persona fisica che una persona giuridica, cioè un’impresa.
In virtù di tale contratto, l’associante attribuisce all’associato il diritto a partecipare agli utili che derivano dalla gestione della sua impresa o di uno o più affari, ottenendo in cambio da parte dell’associato un apporto dotato di valore economico. L’apporto può essere costituito da capitale, ovvero beni o denaro, da lavoro, oppure può essere misto, lavoro e capitale insieme.
Da un punto di vista fiscale, il reddito dell’associato in partecipazione, con apporto di solo lavoro, rientra tra i redditi di lavoro autonomo.
L’associato, da parte sua, è tenuto a partecipare anche delle perdite di gestione. A meno di diversi accordi che nel contratto possano porre dei limiti o escludere l’associato dal rischio d’impresa, quest’ultimo partecipa infatti alle eventuali perdite derivanti dalla gestione dell’impresa o dell’affare, nella stessa misura in cui partecipa agli utili. Tuttavia, le perdite che ricadono sull’associato non possono superare il valore del suo apporto.
Diritti e doveri
I diritti e i doveri attribuiti ad associante e associato determinano un sistema di rapporti ben definito:
- l’associato ha l’obbligo di adempiere agli impegni assunti contrattualmente (senza che per questo si crei alcun tipo di subordinazione nei confronti dell’associante);
- il compenso dell’associato deve essere calcolato esclusivamente in rapporto agli utili d’impresa (non vengono applicati contratti di categoria e non sono previsti minimi retributivi garantiti);
- la gestione dell’impresa o dell’affare spetta esclusivamente all’associante;
- l’associante deve dare conto all’associato della gestione dell’impresa o dell’affare, presentando un rendiconto finale (il contratto può indicare il tipo di controllo che l’associato può esercitare).
Risulta chiaro, pertanto, che l’associazione in partecipazione non equivale a un rapporto di lavoro subordinato. Analogamente, il contratto di associazione in partecipazione è sostanzialmente diverso anche dal contratto di società, dal momento che non si determina la nascita di un nuovo soggetto di diritto e che l’apporto dell’associato rimane distinto dal patrimonio dell’impresa dell’associante. Inoltre, poiché l’impresa rimane integralmente di pertinenza dell’associante, è solo quest’ultimo che deve rispondere delle obbligazioni dell’impresa nei confronti di terzi.
La riforma Fornero (L.92/2012) introduce alcune innovazioni rispetto alla precedente normativa, volte ad evitare un uso distorto del contratto di associazione in partecipazione.
In particolare si stabilisce che, qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, a meno che gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.
In caso di violazione di tale divieto, il rapporto con tutti gli associati che prestano anche lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge 92/2012, siano stati certificati (come previsto dal D.lgs 276/2003).
Inoltre, sono ugualmente considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo prova contraria, anche i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro:
- instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare;
- per i quali non vi sia consegna del rendiconto;
- per i quali l'apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività.
Costituzione
Per il contratto non è necessaria la forma scritta, a meno che l’apporto da parte dell’associato riguardi beni immobili o diritti reali di godimento su beni immobili. In questo caso sono obbligatori una scrittura privata autenticata o un atto pubblico.
Torna suScioglimento
La cessazione del rapporto contrattuale può avvenire per le seguenti cause:
- decorrenza del termine fissato;
- inadempimento contrattuale di una delle parti;
- gravi perdite;
- giusta causa (se previsto nel contratto).
Poiché l’associante è l’unico responsabile delle obbligazioni assunte dall’impresa, l’associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante. Il fallimento dell’associato non comporta invece l’automatico scioglimento del contratto di associazione.
Torna suRiferimenti utili
Per approfondire le informazioni sull'associazione in partecipazione, con relativi trattamenti economici e previdenziali, è possibile consultare il portale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Torna suInformazioni
Ministero dello Sviluppo Economico - URP
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 33 - 00187 ROMA (RM)
Telefono: 06.47052638 - 06.47052425
Email:
urp@mise.gov.it
urp.comunicazioni@mise.gov.it
urp@pec.mise.gov.it
Sito web: https://www.mise.gov.it
Camera di Commercio di Roma - Possiamo aiutarti
Indirizzo: - Roma (RM)
Telefono: 199130606 Call center pratiche telematiche - 06.5208 Centralino Camera di Commercio
Sito web: http://www.rm.camcom.it
Fonti
Codice Civile Libro V – Del Lavoro
Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sito del Ministero dello Sviluppo Economico
Sito della Camera di Commercio di Roma - CCIAA Roma
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Ultimo aggiornamento 04/12/2020