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Lavoro e impresa Lavorare in Italia

Gli ordini e i collegi professionali


Riuniscono professionisti che svolgono attività intellettuali o tecniche e garantiscono i cittadini sulla qualità delle prestazioni fornite dai propri iscritti
Gli ordini e i collegi professionali

Le professioni regolamentate

Le attività professionali il cui esercizio è consentito dalla legge solo in seguito all’iscrizione in ordini o collegi sono definite professioni regolamentate. Gli ordini e i collegi professionali sono enti di diritto pubblico, sottoposti nella maggior parte dei casi alla vigilanza del Ministero della Giustizia. La loro funzione principale è quella di garantire il cittadino sulla competenza e la professionalità dei propri iscritti, nei vari settori per cui sono previsti. A tale scopo, formano e pubblicano ciascuno il proprio albo, procedendo alla sua revisione periodica. Ordini e collegi tutelano inoltre i propri iscritti, possono fornire pareri sulle controversie professionali, reprimono gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione.

Il Ministero della Giustizia vigila sullo svolgimento delle elezioni di vari consigli professionali, si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e i collegi su cui esercita la vigilanza, stabilisce le procedure per l’abilitazione alle professioni di avvocato e di notaio. È inoltre competente in materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero per alcune professioni su cui esercita anche la vigilanza. Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy fa invece capo il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare in Italia altre specifiche professioni, per chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita all’estero. Spetta al Ministero della Salute la vigilanza su specifiche professioni di settore.

Il mondo delle professioni regolamentate e degli ordini e collegi professionali è stato riformato attraverso l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, entrato in vigore il 15 agosto 2012.

Da notare infine che alcuni ordini e collegi, di particolari settori, ricadono sotto la vigilanza di altri ministeri.

Infine, per quanto riguarda le professioni non organizzate in ordini o collegi, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è disponibile l’elenco delle associazioni professionali previsto dalla disciplina (legge n.4/2013) che le ha riformate.

Albi territoriali e nazionali

Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e contengono l’elenco di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente.

Accesso ed esercizio dell’attività professionale

Per l’iscrizione ad un ordine o ad un collegio è necessario il possesso di qualifiche professionali o l’accertamento delle specifiche professionalità. Per l’accesso e l’esercizio dell’attività professionale occorre superare, se previsto, un esame di Stato.
Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni vengono indetti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Per sostenerli occorre essere in possesso del titolo di studio richiesto per ciascun profilo professionale (Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, Laurea di vecchio ordinamento, nelle diverse classi di laurea ammesse, oppure, per i casi previsti, diploma di scuola secondaria superiore).
L’accesso alle professioni regolamentate è libero, nel senso che sono vietate le limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non siano fondate sul possesso o il riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale. Limitazioni possono essere consentite solo per la presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o per altri motivi di interesse generale.
Anche l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. Non sono previsti limiti del numero di persone che possono esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato. Alcune deroghe sono possibili solo se fondate su ragioni di pubblico interesse, come la tutela della salute, e con l’eccezione delle disposizioni relative all’esercizio delle funzioni notarili.

Tirocinio per l’accesso

Il tirocinio professionale è obbligatorio, se previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Consiste nell’addestramento teorico e pratico del praticante e serve a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione. Dalla disciplina generale sono escluse le professioni sanitarie, che seguono una propria normativa specifica.
Per lo svolgimento del tirocinio professionale è necessaria l’iscrizione al registro dei praticanti tenuto presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale. Per iscriversi è necessario aver conseguito la laurea o il titolo di istruzione previsti per ciascuna professione regolamentata. Esiste tuttavia la possibilità di effettuare il tirocinio, per i primi sei mesi, durante l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea, purché esista una specifica convenzione tra i consigli nazionali degli ordini ed il MUR. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, alla fine del corso di laurea.
Il tirocinio può essere inoltre svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione.
Da notare che il tirocinio può essere svolto anche in presenza di un rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, purché siano previsti orari e modalità di lavoro che ne consentano l’effettivo svolgimento.
Il tirocinio professionale non determina comunque l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
Oltre che nella pratica svolta presso un professionista, il tirocinio può consistere nella frequenza, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi o da associazioni di iscritti agli albi ed altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.
Al termine del periodo di tirocinio viene rilasciato un certificato. Trascorsi cinque anni senza che sia stato superato l’esame di Stato (se previsto), il certificato di tirocinio perde efficacia.

Formazione continua

Per garantire la qualità della prestazione ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale. I corsi di formazione possono essere organizzati da ordini e collegi, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Un caso a parte è quello dell’educazione continua in medicina (ECM) che ha una normativa e caratteri specifici.

Libera concorrenza e pubblicità informativa

È ammessa, con ogni mezzo, la pubblicità informativa che riguardi l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti relativi alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere veritiera e corretta, senza violare l’obbligo del segreto professionale.

Obbligo di assicurazione

Il professionista è tenuto a stipulare, anche tramite convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, un’assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. L’assicurazione diviene obbligatoria dopo dodici mesi dall’entrata in vigore della normativa di riferimento (D.P.R. 137/ 2012).

Procedimento disciplinare

Per le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo è prevista l’istituzione di consigli di disciplina territoriali e nazionali, rispettivamente presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali e nazionali. Fino al loro effettivo insediamento le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni anteriori alla riforma degli ordini e dei collegi. Diverso è il caso delle professioni sanitarie e della professione di notaio, alle quali continua ad applicarsi la disciplina precedente.

Le professioni legali

Disposizioni sugli avvocati
Condizione per l’esercizio della professione di avvocato è l’iscrizione ad un albo circondariale. La legge 247/2012 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense stabilisce che possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l’esame di Stato.
Possono essere iscritti anche:

  • coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, magistrato militare, magistrato amministrativo o contabile, avvocato dello Stato;
  • i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.

Il D.P.R. 137/ 2012 stabilisce inoltre che l’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso al quale è iscritto, anche se può avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.
Anche per i futuri avvocati il tirocinio ha una durata complessiva di 18 mesi. A partire dal 1 gennaio 2015, potrà essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali è valutato, ai fini del compimento del tirocinio, per il periodo di un anno.

Disposizioni sui notai
Si consegue la nomina a notaio superando un concorso pubblico nazionale bandito dal Ministero della Giustizia. Possono ottenere la nomina a notaio:

  • tutti i cittadini italiani e i cittadini dell’Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di legge (art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89), compreso il superamento del concorso notarile;
  • i cittadini dell’Unione Europea che, in assenza di determinati requisiti (artt. 4 e 5) abbiano superato il concorso notarile, in seguito al riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea.

Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno.

Scuole di specializzazione per le professioni legali
Le scuole di specializzazione per le professioni legali provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio delle professioni di avvocato o notaio. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola è determinato con un decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in accordo con il Ministero della Giustizia. L’accesso alla scuola avviene attraverso un concorso per titoli ed esame.

Le professioni sanitarie

Lo Stato italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali. Le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute sono:

  • Professioni sanitarie
    Farmacista; Medico chirurgo; Odontoiatra; Veterinario; Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo.
  • Professioni sanitarie infermieristiche: Infermiere; Infermiere Pediatrico.
  • Professione sanitaria ostetrica: Ostetrica/o
  • Professioni Tecnico Sanitarie:
    Area Tecnico – diagnostica: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica; Tecnico Audiometrista; Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; Tecnico di Neurofisiopatologia.
    Area Tecnico – assistenziale: Tecnico Ortopedico; Tecnico Audioprotesista; Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare; Igienista Dentale; Dietista.
  • Professioni sanitarie della riabilitazione: Podologo; Fisioterapista; Logopedista; Ortottista – Assistente di Oftalmologia; Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva; Tecnico Riabilitazione Psichiatrica; Terapista Occupazionale; Educatore Professionale.
  • Professioni sanitarie della prevenzione: Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; Assistente Sanitario.

Nel sistema sanitario operano anche le Arti Ausiliarie delle Professioni sanitarie e gli Operatori di interesse sanitario:

  • Operatore di interesse sanitario: Massofisioterapista; Operatore socio-sanitario; Assistente di Studio Odontoiatrico
  • Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici; Ottico; Odontotecnico; Puericultrice.

Alcune professioni sanitarie sono costituite in ordini e collegi. Gli elenchi delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, con i relativi riferimenti normativi, sono disponibili sul sito del Ministero della Salute.

Emergenza Covid-19
Si segnala che sulla base del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU n.70 del 17-3-2020), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, alcune materie riguardanti le professioni sanitarie hanno subito modifiche.
In particolare, per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, sono state introdotte modifiche nelle procedure di reclutamento del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi. Le misure, introdotte in deroga alle previgenti normative e fino al temine dell’emergenza sanitaria, potranno in alcuni casi essere confermate.

Abilitazione alla professione di Medico chirurgo
I laureati in Medicina in possesso giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da “ritenersi abilitati alla professione”. È quanto precisa il Ministero dell’Università nella Circolare del 25 marzo 2020 con i chiarimenti e il percorso di attuazione della norma inserita nel Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 che ha abolito l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica.
Inoltre, per coloro che ancora non si sono laureati, un apposito decreto permetterà alle Università di procedere direttamente, con proprio decreto rettorale, alla modifica del Regolamento didattico di Ateneo (disciplinante gli ordinamenti dei singoli Corsi di Studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia) che, in termini di valore abilitante del titolo accademico rilasciato, produrrà i sui effetti immediatamente, quindi per tutti i titoli rilasciati da quel momento in poi.

Accesso alle altre professioni sanitarie
Per gli altri profili professionali si rimanda alle informazioni reperibili sui siti dei rispettivi ordini professionali.

Riconoscimento dei titoli
Coloro che hanno conseguito all’estero un titolo professionale dell’area sanitaria ed intendono esercitare la professione in Italia devono ottenere dal Ministero della Salute il riconoscimento dei titoli. Coloro che, in possesso di un titolo italiano, desiderano esercitare la professione sanitaria all’estero, devono rivolgersi direttamente all’autorità competente del Paese dove intendono lavorare. La procedura di riconoscimento in Italia di un titolo straniero, acquisito in un Paese dell’Unione Europea, è diversa se il titolo appartiene a cittadini dell’Unione Europea o a cittadini non comunitari. Il Ministero della Salute rilascia infine l’attestato di conformità per il riconoscimento del servizio prestato all’estero.

Formazione continua
Per quanto riguarda la formazione continua, le professioni sanitarie si differenziano dalla disciplina generale che riguarda gli iscritti agli altri ordini e collegi. L’educazione continua in medicina (ECM) è un sistema grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale. Gli operatori della salute hanno infatti l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze allo scopo di offrire un’assistenza efficace. La gestione amministrativa del programma di ECM è di competenza dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Pubblicità delle professioni sanitarie
La disciplina sulla pubblicità delle professioni sanitarie spetta agli ordini, che devono vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale, affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e in modo non equivoco, a tutela degli utenti.

Elenco degli ordini e dei collegi professionali

Sono vigilati dal Ministero della Giustizia:

Si segnala che il Ddl n. 1324-B del 2017 stabilisce , tra l’altro, che la vigilanza sulle professioni di chimici, fisici, biologi e psicologi e sui relativi Ordini passi dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute.

È vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi:

Fa riferimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze:

  • Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD) preposto al coordinamento, controllo e formazione degli spedizionieri doganali (o doganalisti), esperti in materia doganale, fiscale, merceologica, valutaria e in quant’altro si riferisce al commercio internazionale, iscritti nel relativo Albo professionale.

Il Ministero della Salute esercita la vigilanza sugli Ordini provinciali e regionali e sulle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede a Roma. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

I nuovi albi delle professioni sanitarie

Con il Decreto del 13 marzo 2018, attuativo della Legge n. 3 del 2018, vengono istituiti gli albi di 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Si completa così il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un Ordine di riferimento.
Ecco dunque l’elenco dei nuovi albi delle professioni sanitarie:

  • albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  • albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista
  • albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista
  • albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico
  • albo della professione sanitaria di Dietista
  • albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia
  • albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • albo della professione sanitaria di Igienista dentale
  • albo della professione sanitaria di Fisioterapista
  • albo della professione sanitaria di Logopedista
  • albo della professione sanitaria di Podologo
  • albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia
  • albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale
  • albo della professione sanitaria di Educatore professionale
  • albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

per le quali non esistono ordini, albi o collegi

Ultimo aggiornamento 12/07/2023

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