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Lavoro e impresa Lavorare in Italia

Le professioni non organizzate in ordini o collegi


Una normativa specifica garantisce qualità e trasparenza delle attività non regolamentate, esercitate da professionisti iscritti o meno in associazioni, a tutela dei consumatori
Le professioni non organizzate in ordini o collegi

Cosa sono

Per professioni non organizzate in ordini o collegi si intendono le attività economiche – anche organizzate – che prestano servizi oppure opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale (o comunque con il suo utilizzo), ma che non sono riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. Da questo raggruppamento sono escluse anche le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.
Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscenza e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, è stata adottata la Legge 14 gennaio 2013, n.4 che disciplina le professioni non regolamentate. Il Ministero dello Sviluppo Economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge.
Chiunque svolga una delle professioni riconducibili a tale legge è tenuto a fare espresso riferimento, nel corso della propria attività e in particolare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente, alla legge stessa. L’inadempimento di questo obbligo rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori.

Le associazioni professionali

Coloro che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, su base volontaria, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire l’applicazione della disciplina, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Le associazioni professionali di questo tipo non hanno un carattere di rappresentanza esclusiva (possono esistere infatti più associazioni per la stessa attività professionale) e non hanno scopo di lucro.
Compito delle associazioni è garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione. Le associazioni promuovono inoltre la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta. Vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione del codice di condotta.

Elenco delle associazioni professionali

Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere queste caratteristiche è pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero. Inoltre l’inserimento di un’associazione di professionisti nell’elenco non costituisce un riconoscimento giuridico della professione esercitata. Il riconoscimento giuridico può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessa.
Le associazioni, a determinate condizioni, possono anche autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’associazione come marchio o attestato di qualità dei propri servizi. Le associazioni inserite nell’elenco, quindi, sono chiamate a promuovere l’attuazione delle finalità della legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.

Le sezioni dell’elenco

L’elenco delle associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi è articolato in tre sezioni:

  • Associazioni che non rilasciano l’attestato di qualità dei servizi: si tratta di associazioni professionali che possiedono i requisiti fondamentali previsti dalla legge, ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una loro parte, ad utilizzare il riferimento all’iscrizione come marchio o attestato di qualità dei servizi offerti, anche se vengono comunque previste alcune garanzie per il consumatore come, ad esempio, il codice di condotta e lo sportello per il consumatore;
  • Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi: sono quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, o una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento all’iscrizione. Questo comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell’associazione stessa;
  • Forme aggregative: sono associazioni che riuniscono diverse associazioni professionali, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano.

All’elenco sono collegate le schede riassuntive delle singole associazioni, con i relativi siti web contenenti tutti gli elementi informativi utili per il consumatore. In questo modo si adempie alla funzione di trasparenza prevista dalla legge, fornendo al cliente dei servizi professionali – che sia un consumatore o un’impresa – uno strumento per orientare la propria scelta.

Da notare che anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero posso svolgere le medesime attività di cui ci stiamo occupando. Questa è una delle differenze con le professioni regolamentate da ordini o collegi professionali, per le quali l’iscrizione ai relativi albi o elenchi è invece un requisito obbligatorio.

Autoregolamentazione volontaria

La legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non organizzate in ordini o collegi, anche indipendentemente dalla loro adesione alle associazioni. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla sua conformità alle norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI elaborate dall’UNI (Ente Italiano di Unificazione). Anche per il singolo professionista, iscritto o meno ad un’associazione, è quindi possibile ottenere da un organismo accreditato dall’ente italiano di accreditamento, Accredia, la certificazione di conformità ad una norma tecnica relativa all’esercizio della professione.

Per saperne di più sulle professioni organizzate in ordini o collegi è possibile vedere la pagina dedicata nel nostro portale.

Ultimo aggiornamento 20/01/2023

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