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Lavoro e impresa Contratti di lavoro

La somministrazione di lavoro


Tre i soggetti di questo rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato: il lavoratore, l’agenzia somministratrice e il datore di lavoro
La somministrazione di lavoro

Caratteristiche

Nella somministrazione di lavoro interagiscono tre diversi soggetti:

  • il somministratore (l’agenzia autorizzata che somministra il lavoro);
  • l’utilizzatore (il datore di lavoro);
  • il lavoratore.

L’utilizzatore si rivolge al somministratore allo scopo di utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione di manodopera sono pertanto previsti due differenti contratti:

  • un contratto di somministrazione (tra utilizzatore e somministratore);
  • un contratto di lavoro subordinato (tra somministratore e lavoratore).

Entrambi i contratti possono essere a tempo determinato o indeterminato. Il contratto di somministrazione ha natura commerciale e può essere applicabile a qualsiasi settore produttivo. La Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato.
Per lo svolgimento delle loro attività, le Agenzie per il Lavoro devono essere autorizzate. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un apposito Albo, consultabile sul sito dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). All’Albo possono iscriversi:

  • le agenzie per il lavoro di somministrazione di lavoro di tipo generalista e di intermediazione
  • i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalle Regioni e Province autonome
  • le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano ancora istituito un proprio regime di accreditamento.

Il contratto di somministrazione

Esistono due tipologie di contratto di somministrazione:

  • il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (detto anche staff leasing)
  • il contratto di somministrazione a tempo determinato.

Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato (che può essere anche part time), i lavoratori sono assegnati all’utilizzatore senza limiti temporali predefiniti, per specifiche attività indicate dalla legge o dai contratti collettivi. Questo tipo di contratto può essere stipulato per:

  • consulenza e assistenza informatiche;
  • pulizia, custodia, portineria;
  • cura e assistenza alla persona, sostegno alla famiglia;
  • trasporto persone e movimentazione macchinari e merci;
  • gestione biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, servizi di economato;
  • consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
  • marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
  • gestione call center e avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1;
  • costruzioni edilizie (in stabilimenti per installazioni o smontaggio impianti e macchinari, edilizia e cantieristica navale ecc.);
  • tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali.

Il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cosiddetto Decreto dignità, successivamente convertito in legge con modifiche), con gli articoli 1 e 2 ha introdotto rilevanti novità alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro (modificando il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Dal 1° novembre 2018 sono pienamente applicate tutte le disposizioni introdotte con la riforma.
In particolare, l’articolo 2 del decreto-legge n. 87 ha esteso la disciplina del lavoro a termine alla somministrazione di lavoro a termine (già disciplinata dal d.lgs. n. 81/2015). Il complesso della normativa estende dunque al rapporto tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato, con la sola eccezione delle pause tra un contratto e il successivo (cosiddetto stop and go), dei limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato che può stipulare ogni datore di lavoro e del diritto di precedenza.
Nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata.

Periodo massimo di occupazione
È rimasta inalterata la possibilità, riconosciuta alla contrattazione collettiva, di disciplinare il regime delle proroghe e della loro durata. Il rispetto del limite massimo di 24 mesi (o di quello fissato dalla contrattazione collettiva) entro cui è possibile fare ricorso ad uno o più contratti a termine o di somministrazione a termine, deve essere valutato con riferimento non solo al rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il somministratore, ma anche ai rapporti con il singolo utilizzatore. Pertanto, il limite temporale di 24 mesi opera tanto in caso di ricorso a contratti a tempo determinato quanto nell’ipotesi di utilizzo mediante contratti di somministrazione a termine. Raggiunto questo limite, il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale.

Condizioni
Le novità introdotte dal decreto-legge n. 87 riguardano anche le condizioni che giustificano il ricorso alla somministrazione a termine in caso dei contratti di durata superiore a 12 mesi e dei relativi rinnovi e si applicano esclusivamente con riferimento all’utilizzatore. Pertanto, in caso di durata della somministrazione a termine per un periodo superiore a 12 mesi o di rinnovo della missione, entrambi presso lo stesso utilizzatore, il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore dovrà indicare una motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore stesso. A questo proposito è utile precisare che, invece, non sono cumulabili a tale fine i periodi svolti presso diversi utilizzatori, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto (o la diversa soglia individuata dalla contrattazione collettiva).
L’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione di lavoratori a termine sorge non solo quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria.
Pertanto:

  • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni (in quanto assimilabile ad un rinnovo);
  • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
  • in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione.

Limite quantitativo di lavoratori somministrati
È stato introdotto un limite all’utilizzo dei lavoratori somministrati a termine, rispettando una proporzione tra lavoratori stabili e a termine presenti in azienda (anche se derogabile dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore). Ferma restando la percentuale massima del 20% di contratti a termine, possono essere presenti nell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a termine, entro la percentuale massima complessiva del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore. Anche in questo caso resta ferma la facoltà per la contrattazione collettiva di individuare percentuali diverse, per tenere conto delle esigenze dei diversi settori produttivi.
Continuano a rimanere esclusi dall’applicazione di tali limiti quantitativi i lavoratori somministrati a tempo determinato che rientrino in specifiche categorie come, a titolo di esempio, disoccupati che fruiscano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, soggetti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il contratto di lavoro tra lavoratore e somministratore

Non è richiesta invece alcuna forma specifica per il contratto di lavoro subordinato che lega il somministratore e il lavoratore.
Il lavoratore non è calcolato nell’organico dell’utilizzatore, ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, se non per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Trattamento economico e previdenziale

A parità di mansioni svolte, i lavoratori che dipendono dal somministratore hanno diritto a uguale trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dipendenti dall’utilizzatore.
L’utilizzatore, insieme al somministratore, è tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. Se il somministratore dovesse risultare inadempiente, il lavoratore potrà rivolgersi all’utilizzatore.
In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto, per i periodi in cui i lavoratori non sono impiegati presso un utilizzatore, il pagamento di un’indennità di disponibilità da parte del somministratore. L’indennità, soggetta all’imposta sul reddito da lavoro dipendente, è determinata dal contratto collettivo di riferimento, con un minimo fissato.
Il lavoratore somministrato ha diritto all’assegno per il nucleo familiare, all’indennità di maternità, di malattia e tbc, secondo le disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti, talora con alcune differenze specifiche.

Riferimenti utili

Per approfondire le informazioni sulle varie tipologie di contratti di lavoro, con relativi trattamenti retributivi e previdenziali, è possibile consultare il portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Per tutte le informazioni relative alla contrattazione collettiva, è possibile fare riferimento al portale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) che contiene l’Archivio Nazionale dei Contratti Collettivi di Lavoro.
Per la somministrazione di lavoro vedere la sezione dedicata ai Contratti sul sito Cliclavoro.

Per saperne di più sulle tipologie di contratti di lavoro vedere le pagine dedicate nel nostro portale.

Ultimo aggiornamento 26/01/2024

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