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Lavoro e impresa Contratti di lavoro

Il contratto a progetto e altre forme di lavoro parasubordinato


Soppressa con il Jobs Act, questa tipologia di contratto è disciplinata da norme applicabili solo ai contratti già stipulati all'entrata in vigore della riforma
Il contratto a progetto e altre forme di lavoro parasubordinato

La riforma

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni (a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, cosiddetto Jobs Act) non potranno più essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro.), mentre quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza.
Inoltre, dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro (cioè organizzate dal datore di lavoro anche per i tempi e il luogo di lavoro) saranno applicate le norme del lavoro subordinato.
Restano ancora valide, invece, le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e pochi altri tipi di collaborazioni.

Qui di seguito un quadro della normativa antecedente al Jobs Act che, come si diceva, in casi particolari continua ad essere applicata.

Caratteristiche comuni

Le forme contrattuali di lavoro parasubordinato riguardano le prestazioni lavorative di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività con lavoro prevalentemente personale, in piena autonomia operativa, senza vincoli di subordinazione, all’interno di un rapporto continuativo con il committente e risultano funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale, ricevendo una retribuzione periodica e prestabilita. In effetti, il coordinamento, nell’ambito di accordi condivisi, rappresenta l’unico limite ammissibile all’autonomia operativa del collaboratore e non può comunque pregiudicare la sua indipendenza nell’esecuzione della prestazione.

Nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, devono essere considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data della loro costituzione. A meno che:

  • non ci sia una prova contraria a carico del committente;
  • non si tratti di prestazioni di elevata professionalità (individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale).

Per il versamento dei contributi, i lavoratori parasubordinati devono iscriversi alla Gestione separata INPS. Nelle collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e non, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. Il versamento è compito del committente, anche per la quota a carico del lavoratore, trattenuta in busta paga.

Il contratto di lavoro a progetto

La riforma Biagi (D.Lgs 276/03) aveva fornito una prima sistemazione normativa delle collaborazioni coordinate e continuative. La riforma Fornero (L. 92/2012) è intervenuta a modificare la disciplina del lavoro a progetto, allo scopo di evitarne un utilizzo improprio. Per questo sono stati introdotti:

  • elementi che ne disincentivano l’uso (sia a livello normativo che contributivo);
  • una definizione più stringente del progetto o dei progetti che costituiscono l’oggetto della collaborazione coordinata e continuativa.

La normativa attualmente in vigore prevede infatti che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debbano essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto:

  • deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale;
  • non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente;
  • non può comportare lo svolgimento di compiti puramente esecutivi o ripetitivi (individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative);
  • deve tenere conto del coordinamento con l’organizzazione del committente;
  • deve essere indipendente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Il contratto
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

  • durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
  • descrizione del progetto, specificando il contenuto caratterizzante e il risultato finale che si intende conseguire;
  • corrispettivo economico e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
  • forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente, che in ogni caso non possono pregiudicarne l’autonomia lavorativa;
  • eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza.

Nel contratto a progetto il corrispettivo economico, proporzionato alla qualità e quantità di lavoro eseguito, non può essere inferiore ai minimi contrattuali previsti per mansioni equiparabili a quelle svolte dal collaboratore e calcolate sulla media dei contratti collettivi di riferimento.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza uno specifico progetto devono essere considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro costituzione.

Il sistema di tutele
Rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, con il contratto a progetto sono previste maggiori garanzie a tutela del lavoratore. Il collaboratore a progetto ha dritto a un sistema di tutele minimo in caso di gravidanza, malattia o infortunio e all’applicazione delle norme in materia di tutela della salute, di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
In particolare, in caso di malattia o infortunio, il contratto a progetto non si estingue, ma si verifica una temporanea sospensione del lavoro. La sospensione non comporta una proroga del contratto, a meno di diverso accordo fra le parti. Il committente può recedere dal contratto quando la sospensione avviene per un periodo superiore a un sesto della durata del contratto (se determinata) e a 30 giorni (se determinabile). La gravidanza comporta la sospensione del contratto e una proroga della sua durata per 180 giorni, a meno di diversi accordi più favorevoli alla collaboratrice.
Il collaboratore a progetto deve essere riconosciuto come autore delle invenzioni realizzate durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Estinzione del contratto e preavviso
Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può anche recedere prima della scadenza del termine, qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui questo sia previsto nel contratto individuale di lavoro.

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)

La disciplina contrattuale della collaborazione a progetto non viene applicata a determinate categorie di lavoratori.
In primo luogo, alle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) della Pubblica Amministrazione.
Esiste inoltre una serie di prestazioni in forma di collaborazione coordinata e continuativa per le quali non è prevista obbligatoriamente la tipologia a progetto. Si ritiene infatti che per queste prestazioni non sussista il rischio di comportamenti irregolari o illegali, per arginare i quali erano state introdotte le norme della riforma Biagi.
Non hanno l’obbligo, ma possono eventualmente stipulare un contratto a progetto, a seguito di un accordo tra le parti:

  • i professionisti iscritti agli albi di categoria (già esistenti alla data del 24/10/03);
  • i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
  • i partecipanti a collegi e commissioni anche tecniche;
  • i co.co.co. che svolgono attività per associazioni e società sportive dilettantistiche (affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI);
  • i titolari di pensioni di vecchiaia;
  • le collaborazioni occasionali (cosiddette mini co.co.co.).

A partire dal 1 gennaio 2001, i redditi percepiti dai co.co.co. sono considerati, ai fini fiscali, assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il regime giuridico da applicare ai rapporti di co.co.co. è rimasto invece quello del lavoro autonomo.

Le collaborazioni occasionali (mini co.co.co.)

Le collaborazioni occasionali, conosciute anche come mini co.co.co. sono collaborazioni prestate in modo saltuario, nelle quali non è prevista la continuità temporale e la coordinazione del rapporto.
Elementi caratteristici delle mini co.co.co. sono:

  • la durata inferiore a 30 giorni;
  • il compenso non superiore a 5.000 euro nell’anno solare (per attività prestate a favore di uno stesso committente).

Se uno dei due parametri viene superato, interviene l’obbligo di trasformare il contratto nella modalità a progetto (se c’è coordinazione) o in lavoro autonomo (per prestazioni abituali). Al contrario, questo obbligo non si determina se i limiti vengono superati per il succedersi nel tempo di più rapporti lavorativi da parte del collaboratore.
Per le mini co.co.co. non è richiesta l’iscrizione ad albi professionali, né la partita IVA.

Riferimenti utili

Per approfondire le informazioni sulle varie tipologie di contratti di lavoro, con relativi trattamenti retributivi e previdenziali, è possibile consultare il portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Per il contratto di lavoro a progetto vedere la sezione dedicata ai Contratti sul sito Cliclavoro.

Per saperne di più sulle tipologie di contratti di lavoro vedere le pagine dedicate nel nostro portale.

Ultimo aggiornamento 20/12/2023

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