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Lavoro e impresa Contratti di lavoro

Il contratto di lavoro intermittente


Utilizzato per prestazioni di carattere discontinuo, è una forma di lavoro subordinato e può essere stipulato per under 24 e over 55
Il contratto di lavoro intermittente

Caratteristiche

Il lavoro intermittente, definito anche a chiamata o job on call, è un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale. Il rapporto di lavoro può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
In relazione al tipo di disponibilità che il lavoratore concede al datore di lavoro, durante i periodi fissati, nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, sono previste due diverse forme:

  • il lavoro intermittente con indennità di disponibilità
    il datore di lavoro deve corrispondere l’indennità, se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla chiamata nei periodi per cui ha dato la propria disponibilità;
  • il lavoro intermittente senza indennità di disponibilità
    se il lavoratore ha scelto di non essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro.

Il contratto

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato da qualsiasi impresa, ad eccezione della Pubblica Amministrazione e delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Può essere utilizzato per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, a livello nazionale o territoriale).
Può essere stipulato con:

  • persone di età inferiore a 24 anni (le prestazioni si devono concludere entro il 25° anno);
  • persone con più di 55 anni di età.

Non è necessario trovarsi in stato di disoccupazione o inoccupazione di lunga durata.

Il contratto deve essere in forma scritta e deve indicare:

  • la durata e il luogo della prestazione lavorativa;
  • le modalità della disponibilità;
  • il trattamento economico e normativo (con eventuale indennità di disponibilità);
  • le misure di sicurezza sul lavoro adottate.

Divieti

Il ricorso al lavoro intermittente non è consentito nei seguenti casi:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • presso aziende che nei sei mesi precedenti hanno operato licenziamenti collettivi;
  • presso aziende nelle quali è in corso una sospensione o riduzione di orario di lavoro per cassa integrazione di lavoratori adibiti alle mansioni per le quali si effettua la chiamata (salvo diverso accordo sindacale).
  • per le imprese che non hanno applicato la normativa sulla sicurezza.

Trattamento economico e previdenziale

Al lavoratore spetta, in rapporto all’orario di lavoro effettivamente svolto, lo stesso trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale di un lavoratore di pari livello occupato con normale contratto di lavoro subordinato.
L’indennità mensile di disponibilità non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Se il lavoratore rifiuta la richiesta del datore di lavoro perde il diritto all’indennità.
In caso di malattia o casi analoghi, il lavoratore deve informare il datore di lavoro e non ha diritto all’indennità di disponibilità. Il rifiuto senza giustificazione di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità per il periodo successivo, un adeguato risarcimento danni.

Riferimenti utili

Per approfondire le informazioni sulle varie tipologie di contratti di lavoro, con relativi trattamenti retributivi e previdenziali, è possibile consultare il portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Per tutte le informazioni relative alla contrattazione collettiva, è possibile fare riferimento al portale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), dove è disponibile l’Archivio Nazionale dei Contratti Collettivi di Lavoro.
Per il contratto di lavoro intermittente vedere la sezione dedicata ai Contratti sul sito Cliclavoro.

Ultimo aggiornamento 20/12/2023

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