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Lavoro e impresa Contratti di lavoro

L’apprendistato


L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani
L’apprendistato

Cosa è l’apprendistato

L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica. Prevede l’alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione che si svolgono in impresa o all’esterno presso strutture formative specializzate.
Il contratto di apprendistato dà la possibilità all’azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso. A fronte di questi vantaggi, il datore di lavoro assume l’obbligo di garantire una formazione professionale all’apprendista e di versargli un corrispettivo per l’attività lavorativa svolta.

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato: solo al termine di un periodo formativo della durata generalmente di tre anni, le parti – l’impresa e il giovane – decidono se interrompere il rapporto o proseguirlo.

I 3 tipi di apprendistato

  • Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
    Età: giovani tra i 15 e i 25 anni.
    Finalità: conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.
    Durata: non può essere superiore ai 3 anni per la qualifica o 4 anni nel caso di diploma quadriennale regionale.
    Formazione: la regolamentazione dei profili formativi è definita dalle Regioni. L’attività di formazione può svolgersi internamente o esternamente all’azienda, secondo le regolamentazioni regionali, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue.
  • Apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere)
    Età: giovani tra i 18 e i 29 anni. Per chi ha una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. Con questa tipologia di contratto, possono essere assunti anche lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
    Finalità: conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
    Durata: è determinata dai contratti collettivi in funzione del tipo di qualifica da conseguire e dell’età dell’apprendista; non può essere superiore a 3 anni oppure 5 anni per le figure professionali dell’artigianato.
    Formazione: La formazione è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed è integrata dall’offerta formativa pubblica (esterna o interna all’azienda) finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (disciplinate dalle Regioni) e per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. La formazione tecnico-professionale è invece disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
    Per le attività stagionali, i contratti collettivi possono prevedere specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato, anche a tempo determinato.
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca
    Età: giovani tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
    Finalità: Il contratto può essere finalizzato:
    – all’attività di ricerca;
    – al conseguimento di titoli di livello secondario (universitario, alta formazione, master, dottorato di ricerca) e alla specializzazione tecnica, con particolare riferimento agli Istituti Tecnici Superiori;
    – al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche che hanno regolamentato questa possibilità.
    Durata e Formazione: La durata e la determinazione dei profili formativi sono stabiliti dalle Regioni, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca che rilasciano il titolo di studio.

Alternanza scuola-lavoro: apprendistato a tempo determinato e per le scuole superiori

Con l’entrata in vigore della Legge n. 78/2014, è stata introdotta la possibilità di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale anche a tempo determinato per le attività stagionali, a patto che le Regioni e le Province autonome di appartenenza abbiano attivato un sistema di alternanza scuola-lavoro. Nella Regione Lazio le indicazioni legislative sono state recepite dal Regolamento 29 marzo 2017 n.7.

Il portale ScuolaLavoro delle Camere di Commercio italiane ospita il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro ed è il punto di incontro virtuale tra istituti scolastici, imprese, enti e professionisti che offrono opportunità di formazione on the job e in apprendistato.

Caratteristiche del contratto

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (la sua durata si riferisce alla specificità della formazione, non al rapporto contrattuale).

Il contratto va obbligatoriamente redatto per iscritto. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le parti devono sottoscrivere il piano individuale di formazione (PFI), allegato al contratto di apprendistato.

Nel percorso di formazione, deve essere individuato un tutor o referente aziendale.

Durata minima: 6 mesi. Fa eccezione l’apprendistato svolto in attività stagionali, la cui durata minima è stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale.

Inquadramento / Retribuzione: L’inquadramento (ovvero la qualifica, la mansione, la categoria) e la retribuzione dell’apprendista non possono essere inferiore di più di 2 livelli a quello del lavoratore che svolge la sua stessa mansione. Con l’entrata in vigore della nuova Legge, si precisa che all’apprendista è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione, almeno nella misura del 35% del monte ore complessivo.

Orario di lavoro: Gli apprendisti maggiorenni hanno lo stesso orario di lavoro degli altri lavoratori subordinati; per i minorenni, invece, valgono le norme di legge. La formazione prevista nel contratto deve essere svolta esclusivamente durante l’orario di lavoro. Il part-time è ammesso solo se non ostacola le finalità formative.

Obbligo formativo: le parti non possono recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. L’impresa che non rispetta di fatto il piano individuale di formazione dell’apprendista è soggetta ad una sanzione. L’apprendista, oltre a tenere in massima considerazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro, deve rispettare gli obblighi formativi e partecipare quindi con assiduità alle iniziative formative promosse dal datore di lavoro.

Al termine del periodo di formazione, il contratto prosegue automaticamente in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il relativo adeguamento di inquadramento, retribuzione, orario di lavoro e quanto altro previsto, se le parti non esplicitano la volontà di recesso con preavviso decorrente da tale data.

Tutele: Le tutele che sono riconosciute agli apprendisti, al pari di tutti gli altri lavoratori, sono: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia; maternità; assegno per il nucleo famigliare. Inoltre, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni è prevista la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato.

Ammortizzatori sociali: in caso di perdita di occupazione, l’apprendista rientra nell’Assicurazione sociale per l’impiego – ASpI, con effetto sui periodi contributivi maturati a partire dal 1º gennaio 2013.

Formazione

A seconda della tipologia di apprendistato, l’esito formativo sarà la qualifica e il diploma professionale, la qualifica professionale ai fini contrattuali oppure il titolo di alta formazione o la pratica professionale.

In generale, l’apprendistato per la qualifica e diploma professionale o di alta formazione prevede percorsi formativi collegati al sistema dell’istruzione (formazione professionale, tecnico superiore, università).

La definizione del percorso per acquisizione di competenze di base e trasversali nell’apprendistato professionalizzante è definita dalla contrattazione collettiva e, in integrazione, da interventi da parte della Regione.

La formazione può essere svolta dall’apprendista sia presso sedi esterne all’impresa che presso l’azienda, salvo i casi in cui è richiesta la frequenza di specifici corsi per ottenere determinati titoli di studio.

Nel contratto di apprendistato professionalizzante, il monte ore di formazione on the job e di formazione teorica viene stabilito dal contratto collettivo di settore, mentre nelle altre tipologie deve comunque tener conto anche dei requisiti minimi necessari al rilascio dei titoli previsti.

Le imprese che assumono apprendisti possono finanziare i percorsi formativi aziendali tramite dei fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le Regioni.

Sul sito della Regione Lazio è possibile consultare l’offerta formativa degli enti accreditati dalla Regione.

Certificazione delle competenze

Al termine dell’apprendistato, anche in caso di interruzione anticipata, l’apprendista ha diritto ad una attestazione del periodo trascorso in azienda, della formazione svolta e delle competenze eventualmente acquisite. In aggiunta, le competenze acquisite possono essere certificate secondo le modalità previste dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza.
Le competenze potranno essere certificate e registrate sul libretto formativo personale. Il datore di lavoro – fino a quando non sarà operativo il libretto – può rilasciare una dichiarazione per la certificazione delle competenze e dell’attività formativa svolta dall’apprendista.

Agevolazioni

La imprese che assumono giovani con contratto di apprendistato hanno incentivi di natura retributiva (inquadramento dell’apprendista fino a due livelli inferiori al profilo contrattuale), normativa (gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici per l’impresa per l’applicazione di particolari leggi) e contributiva.

L’apprendista gode di una trattamento fiscale di favore, con aliquota ridotta.

Per saperne di più

Per aver più informazioni e assistenza ci si può rivolgere a: i Centri per l’impiego, i Centri di orientamento (come il COL di Roma Capitale), le Agenzie per il lavoro e, a Roma, presso il nostro Centro Servizi per i Giovani.
Per cercare offerte di lavoro anche con contratto di apprendistato si può consultare il sito Cliclavoro.

Per approfondire è possibile consultare il sito lavoro.gov.it/Apprendistato e il le pagine dedicate all’Apprendistato sul sito della Regione Lazio.

Ultimo aggiornamento 25/01/2024

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