#header ul li.colore-lavoro a { color: #d5863b !important; } #header ul li.colore-lavoro a:after { width: 80% !important; }

Lavoro e impresa Autoimprenditorialità

L’impresa artigiana


Può operare nei più svariati settori, usufruire di particolari agevolazioni e avere gestione individuale o collettiva
L’impresa artigiana
Caratteristiche
È imprenditore artigiano è chi “esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”. È questa la definizione data dalla L. 433/85 – Legge Quadro dell’Artigianato, che regola l’attività dell’impresa artigiana e ne delinea le caratteristiche a livello normativo.
Centrale è dunque il ruolo rivestito dal lavoro svolto dall’imprenditore, che costituisce l’elemento principale dell’impresa artigiana.
Lo scopo prevalente dell’impresa artigiana consiste nello “svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi”. Da questo ambito rimangono però escluse le attività agricole, quelle di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a meno che non siano solo strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.
Da notare che per svolgere attività che necessitano di una preparazione specifica e comportano una particolare responsabilità a tutela degli utenti, l’imprenditore artigiano deve possedere determinati requisiti tecnici e professionali previsti dalla legge. Si tratta di attività come ad esempio quelle di estetista, di parrucchiere e barbiere, o quelle che si occupano dell’installazione di impianti o di autoriparazione.
L’imprenditore artigiano inoltre non può prendere parte all’attività di altre imprese artigiane oltre quella di cui è titolare. Nell’ambito di altre imprese artigiane può invece essere socio di capitale.
A condizione che l’attività artigiana rimanga prevalente, il titolare di un’impresa artigiana può svolgere contemporaneamente anche un’altra attività di tipo commerciale.
Forme giuridiche
L’impresa artigiana può assumere diverse forme giuridiche, sia di tipo individuale che collettivo:
ditta individuale;
società in nome collettivo;
le società in accomandita semplice;
società a responsabilità limitata;
società cooperative.
Nella ditta individuale il titolare svolge in maniera prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo.
Nelle forme societarie la maggioranza dei soci, o almeno uno se l’impresa è composta da due soli soci, deve partecipare con il proprio lavoro al processo produttivo. Inoltre nelle S.r.l. pluripersonali i soci lavoratori devono controllare la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti. Nelle S.r.l. unipersonali e nelle S.a.s. il socio unico o tutti i soci accomandatari devono prestare il proprio lavoro nel processo produttivo e non devono essere contemporaneamente soci di un’altra S.r.l. unipersonale o di un’altra S.a.s.
Limiti dimensionali
Altro elemento chiave che contraddistingue l’impresa artigiana sono i precisi limiti dimensionali riguardanti il personale dipendente che lavora al suo interno. Tali limiti sono fissati dalla legge in rapporto alle caratteristiche e ai settori di svolgimento dell’attività:
impresa che lavora in serie (con lavorazione non del tutto automatizzata): 9 dipendenti al massimo, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il totale dei dipendenti può essere elevato fino a un massimo di 12, purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti al massimo, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9. Il totale dei dipendenti può essere elevato fino a un massimo di 22, purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
impresa che opera nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: 32 dipendenti al massimo, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il totale dei dipendenti può essere elevato fino a un massimo di 40, purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
impresa di costruzioni edili: 10 dipendenti al massimo, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il totale dei dipendenti può essere elevato fino a un massimo di 14, purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
impresa di trasporto: 8 dipendenti al massimo.
Costituzione
Le imprese artigiane sono tenute a iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato competente. Da notare che per le S.r.l. pluripersonali l’iscrizione è solo facoltativa. All’atto dell’iscrizione all’Albo l’impresa artigiana risulta costituita.
L’iscrizione è inoltre necessaria per ottenere le agevolazioni specificamente destinate alle imprese artigiane.
È possibile per l’impresa mantenere l’iscrizione all’Albo anche nel caso in cui siano stai superati i prescritti limiti dimensionali, purché l’aumento di personale non superi il 20% e non avvenga per un periodo superiore ai tre mesi nel corso dell’anno solare.

Caratteristiche

L’imprenditore artigiano è colui che “esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”. È questa la definizione data dalla L. 433/85 – Legge Quadro dell’Artigianato, che regola l’attività dell’impresa artigiana e ne delinea le caratteristiche a livello normativo. Centrale è dunque il ruolo rivestito dal lavoro svolto dall’imprenditore, che costituisce l’elemento principale dell’impresa artigiana.
Obiettivo dell’impresa artigiana è lo “svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi”. Da questo ambito rimangono però escluse le attività agricole, quelle di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a meno che non siano solo accessorie all’esercizio dell’impresa.
Da notare che per svolgere attività che necessitano di una preparazione specifica e comportano una particolare responsabilità a tutela degli utenti, l’imprenditore artigiano deve possedere determinati requisiti tecnici e professionali previsti dalla legge. Si tratta di attività come quelle di estetista, di parrucchiere e barbiere, di installazione impianti, autoriparazione, attività di odontotecnico, ottico e ortopedico, di autotrasporto e trasporto di viaggiatori, di taxi e di autonoleggio con conducente, di pulizia, di restauratore di beni artistici e culturali.
L’imprenditore artigiano inoltre non può prendere parte all’attività di altre imprese artigiane oltre quella di cui è titolare. Nell’ambito di altre imprese artigiane può invece essere socio di capitale. A condizione che l’attività artigiana rimanga prevalente, il titolare di un’impresa artigiana può svolgere contemporaneamente anche un’altra attività di tipo commerciale.

Dimensione dell’impresa

Altro elemento chiave che contraddistingue l’impresa artigiana sono i precisi limiti dimensionali riguardanti il personale dipendente che lavora al suo interno. Tali limiti sono fissati dalla legge in rapporto alle caratteristiche e ai settori di svolgimento dell’attività:

  • impresa che lavora in serie (con lavorazione non del tutto automatizzata): 9 dipendenti al massimo, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il totale dei dipendenti può essere elevato fino a un massimo di 12, purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti al massimo, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9. Il totale dei dipendenti può essere elevato fino a un massimo di 22, purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • impresa che opera nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: 32 dipendenti al massimo, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il totale dei dipendenti può essere elevato fino a un massimo di 40, purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • impresa di costruzioni edili: 10 dipendenti al massimo, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il totale dei dipendenti può essere elevato fino a un massimo di 14, purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • impresa di trasporto: 8 dipendenti al massimo.

Forme giuridiche

L’impresa artigiana può assumere diverse forme giuridiche, sia di tipo individuale che collettivo:

  • ditta individuale;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperative.

Nella ditta individuale il titolare svolge in maniera prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo.
Nelle forme societarie la maggioranza dei soci, o almeno uno se l’impresa è composta da due soli soci, deve partecipare con il proprio lavoro al processo produttivo. Inoltre, nelle S.r.l. pluripersonali i soci lavoratori devono controllare la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti. Nelle S.r.l. unipersonali e nelle S.a.s. il socio unico o tutti i soci accomandatari devono prestare il proprio lavoro nel processo produttivo e non devono essere contemporaneamente soci di un’altra S.r.l. unipersonale o di un’altra S.a.s.

Costituzione

Le imprese artigiane sono tenute a iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato competente. Da notare che per le S.r.l. pluripersonali l’iscrizione è solo facoltativa. All’atto dell’iscrizione all’Albo l’impresa artigiana risulta costituita.
L’iscrizione è inoltre necessaria per ottenere le agevolazioni specificamente destinate alle imprese artigiane.
È possibile per l’impresa mantenere l’iscrizione all’Albo anche nel caso in cui siano stai superati i prescritti limiti dimensionali, purché l’aumento di personale non superi il 20% e non avvenga per un periodo superiore ai tre mesi nel corso dell’anno solare.

La Comunicazione Unica

Per l’avvio dell’impresa è necessario ricorrere alla Comunicazione Unica, divenuta obbligatoria a partire dal 1 aprile 2010. Attraverso una procedura telematica, ComUnica, a disposizione delle imprese, è possibile eseguire i principali adempimenti necessari:

  • per la pubblicità legale nel Registro delle Imprese;
  • per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;
  • ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).

Nel dettaglio, attraverso ComUnica si può effettuare la presentazione per via telematica delle domande di iscrizione, variazione e cessazione al Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.
Le pratiche da presentare al Registro delle Imprese, relative sia alle società che alle ditte individuali, devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica.
Per sapere come presentare le pratiche ComUnica è possibile consultare il sito internet Registro Imprese, l’archivio ufficiale delle Camere di Commercio Italiane, oppure le pagine del sito della Camera di Commercio di Roma dedicate alla Comunicazione Unica.
Sul sito dell’Inps è inoltre presente una pagina dedicata ai contributi da lavoro artigiano.

Ultimo aggiornamento 16/05/2023

Condividi su Seguici su

Potrebbe interessarti anche